Cosa deve fare il consiglio d'amministrazione in caso di eccedenza di debiti?
Se vi è fondato timore che i debiti non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione deve allestire immediatamente i conti intermedi richiesti e farli verificare. Se da entrambi i conti intermedi risulta un’eccedenza di debiti, deve avvisare il giudice, salvo i casi in cui la legge consente di omettere l’avviso.
Quando sussiste un fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione deve reagire immediatamente. La regola di base è l’allestimento di due conti intermedi: uno con stima dei beni secondo il valore d’esercizio e uno secondo il valore di alienazione. La legge prevede però una distinzione importante: si può rinunciare al conto intermedio al valore di alienazione se vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività e se dal conto intermedio al valore d’esercizio non risulta un’eccedenza di debiti. Se invece non vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività, basta il conto intermedio secondo il valore di alienazione. Questo è il primo passaggio da verificare con attenzione, perché determina quali conti devono essere preparati.[1]
Dopo l’allestimento, i conti intermedi devono essere verificati dall’ufficio di revisione oppure, se la società non ne ha uno, da un revisore abilitato nominato a tale scopo. Se da entrambi i conti intermedi risulta che la società ha un’eccedenza di debiti, il consiglio d’amministrazione deve darne avviso al giudice. La legge consente di omettere l’avviso solo in casi specifici: se determinati creditori accettano una dilazione e una retrocessione a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza dei debiti, con estensione all’importo dovuto e agli interessi maturati durante l’eccedenza dei debiti; oppure fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza dei debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, senza compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti. Occorre quindi verificare con prudenza se una di queste condizioni sia davvero adempiuta prima di omettere l’avviso.[1]
La disposizione aggiunge che, se la società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato. Inoltre, il consiglio d’amministrazione, l’ufficio di revisione o il revisore abilitato devono intervenire con la dovuta sollecitudine. In pratica, il testo legale richiede non solo gli atti formali indicati, ma anche rapidità nell’eseguirli e nel controllare se ricorrono i presupposti per il conto intermedio, per la verifica e, se del caso, per l’avviso al giudice.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]