Quali decisioni spettano per legge all'assemblea dei soci di una Sagl?
Per legge, l’assemblea dei soci è l’organo supremo della Sagl e decide su una serie di attribuzioni intrasmissibili, tra cui modifiche dello statuto, nomine e revoche, approvazione dei conti, impiego dell’utile, esclusione di soci, scioglimento e altre materie riservate dalla legge o dallo statuto. Inoltre nomina direttori, procuratori e mandatari, salvo diversa attribuzione statutaria ai gerenti.
Nella Sagl, l’assemblea dei soci è qualificata come organo supremo della società. La legge le riserva attribuzioni intrasmissibili, cioè decisioni che non possono essere trasferite ad altri organi. Tra queste rientrano in particolare la modifica dello statuto; la nomina e la revoca dei gerenti; la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione; l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; l’approvazione del conto annuale; la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, compresa la determinazione dei dividendi e dei tantièmes; nonché la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale. Rientrano inoltre nelle sue competenze la determinazione dell’indennità dei gerenti e il discarico ai gerenti.[1]
L’assemblea decide anche su varie operazioni riguardanti le quote sociali e la posizione dei soci. Le spettano l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto. Se lo statuto lo prevede, approva anche la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali. Delibera inoltre sull’esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera e autorizza l’acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti oppure approva un tale acquisto. Se lo statuto rinvia a un regolamento, spetta all’assemblea disciplinare in dettaglio l’obbligo di fornire prestazioni accessorie.[1]
Fra le ulteriori competenze legali figurano l’approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, ma solo in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci. L’assemblea decide di chiedere al giudice l’esclusione di un socio per gravi motivi ed è competente per l’esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto. Le spetta anche deliberare sullo scioglimento della società, approvare le operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso e pronunciarsi sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti. Conviene quindi verificare sempre sia la legge sia lo statuto sociale, perché alcune competenze dipendono espressamente da quanto lo statuto prevede.[1]
La legge attribuisce inoltre all’assemblea la nomina dei direttori, dei procuratori e dei mandatari. Tuttavia, lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti. Per stabilire chi decide concretamente su queste nomine, occorre quindi controllare se lo statuto mantiene la competenza in capo all’assemblea oppure la trasferisce ai gerenti nei limiti ammessi dalla legge.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]