In quali casi una società con eccedenza di debiti può non avvisare il giudice?
Può omettere l’avviso al giudice solo nei casi indicati dall’art. 725b: se determinati creditori concedono una dilazione e accettano la retrocessione per crediti di importo almeno pari all’eccedenza dei debiti, con estensione all’importo dovuto e agli interessi maturati durante l’eccedenza dei debiti; oppure fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, senza compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti.
La regola di partenza è che il consiglio d’amministrazione deve allestire i conti intermedi quando vi è fondato timore che i debiti non siano più coperti dagli attivi e farli verificare. Se da entrambi i conti intermedi risulta un’eccedenza di debiti, in principio deve darne avviso al giudice. Quindi l’omissione dell’avviso non è libera: è ammessa solo nelle ipotesi espressamente previste dalla disposizione citata.[1]
- Primo caso: determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza dei debiti. La retrocessione deve estendersi sia all’importo dovuto sia agli interessi maturati durante l’eccedenza dei debiti.
- Secondo caso: l’avviso può essere omesso fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza dei debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, e purché non sia ulteriormente compromesso il soddisfacimento dei crediti.
Per verificare con prudenza se l’avviso possa davvero essere omesso, occorre controllare che siano soddisfatte tutte le condizioni del caso invocato. Nel primo caso, non basta una semplice disponibilità informale dei creditori: la norma richiede dilazione, retrocessione, importo almeno pari all’eccedenza dei debiti ed estensione anche agli interessi maturati durante tale eccedenza. Nel secondo caso, non basta una speranza generica di risanamento: devono esserci fondate prospettive, entro il limite temporale indicato dalla legge, e senza compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti. Se queste condizioni non risultano adempiute, resta la regola dell’avviso al giudice quando l’eccedenza emerge da entrambi i conti intermedi.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]