Per quanto tempo è eletto l'ufficio di revisione e lo si può cambiare?
L’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi e il mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. La rielezione è ammessa. Un cambiamento è possibile, ma la revoca da parte dell’assemblea generale è ammessa soltanto per gravi motivi; inoltre l’ufficio di revisione può dare le dimissioni indicando i motivi al consiglio d’amministrazione.
La durata dell’elezione è fissata in modo preciso: l’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il mandato non finisce semplicemente allo scadere del tempo, ma con l’approvazione dell’ultimo conto annuale relativo al periodo per cui è stato nominato. La norma aggiunge espressamente che la rielezione è ammessa, quindi lo stesso ufficio di revisione può essere rieletto alla scadenza del mandato, nei limiti previsti dalla disposizione applicabile.[1]
Quanto al cambiamento, il testo distingue tra dimissioni e revoca. Se l’ufficio di revisione si dimette, deve indicarne i motivi al consiglio d’amministrazione; questi motivi devono poi essere comunicati all’assemblea generale successiva. Se invece si vuole revocare l’ufficio di revisione, l’assemblea generale può farlo soltanto per gravi motivi. In caso di revisione ordinaria esiste inoltre una regola specifica per la persona che dirige la revisione: può esercitare il mandato per sette anni al massimo e può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni. Prima di agire, conviene quindi verificare se si tratta di semplice mancata rielezione alla scadenza, di dimissioni oppure di revoca anticipata, perché il testo non le tratta allo stesso modo.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]