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Qual è il capitale azionario minimo per costituire una SA?

Per una società anonima, il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi. Può essere espresso anche nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa, ma all’atto della costituzione deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi.

Il diritto svizzero prevede che il capitale azionario di una SA non può essere inferiore a 100 000 franchi. Questa è la soglia minima legale per la costituzione. La regola riguarda il capitale azionario come tale e fissa l’importo minimo che la società deve avere al momento della costituzione secondo il Diritto delle obbligazioni (CO). Se si prepara una costituzione, occorre quindi verificare che lo statuto e gli atti costitutivi indichino un capitale azionario che raggiunga almeno questo importo.[1]

Il capitale azionario può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. In questo caso, all’atto della costituzione, deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, la stessa moneta deve essere impiegata per la contabilità e la presentazione dei conti. Il Consiglio federale stabilisce quali monete sono ammesse. Prima di costituire la SA, va quindi controllato che la moneta scelta sia ammessa e che il controvalore richiesto sia rispettato al momento della costituzione.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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