Quali documenti servono per iscrivere una nuova Sagl a registro di commercio?
Per la notificazione della costituzione di una Sagl all’ufficio del registro di commercio occorre fornire l’atto costitutivo autentico e lo statuto, oltre ad altri documenti che diventano necessari secondo il caso concreto: accettazioni di carica, accettazione dell’ufficio di revisione, deliberazioni interne, attestazione bancaria per conferimenti in denaro e, se ricorre il caso previsto, dichiarazione del domiciliatario.
L’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) prevede che, con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata, siano forniti all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi richiesti per l’iscrizione. Tra questi rientrano l’atto costitutivo autentico e lo statuto. Se la funzione dei gerenti si fonda su un’elezione, occorre anche la prova che le persone interessate hanno accettato la loro elezione. Se del caso, occorre inoltre una prova che l’ufficio di revisione prescritto dalla legge ha accettato la sua elezione. La raccolta dei documenti dipende quindi anche da come sono state attribuite le funzioni e da quali organi o incarichi devono risultare già al momento della costituzione.[1]
- Se del caso, va fornita la deliberazione dei promotori oppure, nella misura in cui lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti che regola la presidenza della gestione.
- Se del caso, va fornita la deliberazione dei promotori oppure, sempreché lo statuto lo preveda, la deliberazione dei gerenti concernente la designazione delle altre persone autorizzate a rappresentare la società.
- In caso di conferimenti in denaro, occorre un’attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia menzionata nell’atto pubblico.
- Nel caso previsto dall’articolo 117 capoverso 3, occorre la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.
- Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri documenti giustificativi.
Per situazioni particolari, l’ORC disciplina anche i conferimenti in natura, le compensazioni di crediti o i vantaggi speciali: in questi casi si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3. Prima del deposito conviene quindi verificare se la costituzione comprende apporti diversi dal denaro, compensazioni oppure vantaggi speciali, perché il fascicolo documentale segue questa regola specifica. Conviene inoltre controllare se determinate informazioni sono già contenute nell’atto costitutivo, poiché in tal caso non occorrono ulteriori documenti giustificativi per quelle indicazioni.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]