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Fino a quale età vengono versati l'assegno per i figli e quello di formazione?

L’assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età. Se il figlio presenta un’incapacità al guadagno, è versato sino alla fine del mese in cui compie il 20° anno d’età. L’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

L’assegno per i figli è versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età. La legge prevede però due precisazioni importanti. Primo: se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, viene versato quest’ultimo al posto dell’assegno per i figli. Secondo: se il figlio presenta un’incapacità al guadagno, l’assegno per i figli continua sino alla fine del mese in cui compie il 20° anno d’età. Per stabilire fino a quando spetta concretamente la prestazione, occorre quindi verificare non solo l’età, ma anche se esiste già un diritto all’assegno di formazione oppure se ricorre l’incapacità al guadagno ai sensi richiamati dalla legge.[1]

L’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui compie il 15° anno d’età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo. Quanto alla durata massima, la regola è duplice: la prestazione dura fino alla conclusione della formazione, ma comunque non oltre la fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età. In pratica, vanno quindi verificati sia il momento d’inizio della formazione postobbligatoria sia l’eventuale prosecuzione della scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, oltre alla conclusione effettiva della formazione.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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