Bisogna verificare che il fornitore sia iscritto all'IVA prima di dedurre l'imposta precedente?
No. Il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l’imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione. La deduzione dell’imposta precedente è tuttavia esclusa se sa che la persona che ha trasferito l’imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente.
L’Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA) stabilisce che l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è considerata fatturata se il fornitore della prestazione ha riscosso dal destinatario, in modo riconoscibile da quest’ultimo, l’imposta sul valore aggiunto. Per la deduzione dell’imposta precedente, la regola espressa è che il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l’imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione.[1]
La stessa OIVA prevede però una condizione decisiva: la deduzione dell’imposta precedente è esclusa se il destinatario della prestazione sa che la persona che ha trasferito l’imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente. Occorre quindi verificare, sul piano pratico, se vi sia una conoscenza effettiva del fatto che il fornitore non è iscritto quale contribuente e se l’imposta sia stata trasferita come imposta sul valore aggiunto in modo riconoscibile. In presenza di tale conoscenza, la deduzione è esclusa.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]