Quando le persone rispondono solidalmente dei debiti IVA in Svizzera?
Secondo l’art. 15 LIVA, la responsabilità solidale per debiti IVA può sorgere in casi tipici previsti dalla legge, ad esempio per soci di certe società di persone, membri di un gruppo IVA, organizzatori di aste volontarie, in caso di trasferimento d’impresa o scioglimento. La norma prevede anche casi di responsabilità sussidiaria e limiti specifici.
L’art. 15 LIVA elenca i casi in cui determinate persone rispondono solidalmente con il contribuente per debiti IVA. La responsabilità non nasce in generale per chiunque, ma nei casi espressamente previsti dalla disposizione.[1]
- i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in accomandita, nell’ambito della loro responsabilità di diritto civile;
- chi organizza o fa organizzare un’asta volontaria;
- ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d’imposizione (art. 13), ad eccezione degli istituti di previdenza, per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività imprenditoriali;
- in caso di trasferimento dell’impresa: il precedente debitore, per i crediti fiscali sorti prima del trasferimento, durante tre anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dello stesso;
- alla fine dell’assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;
- per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all’estero: gli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica;
- nei casi di cui all’articolo 93 capoverso 1bis: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza delle garanzie richieste.
Per le persone menzionate nel capoverso 1 lettere e ed f, la responsabilità riguarda unicamente i crediti di imposta, gli interessi e le spese sorti o scaduti durante la loro gestione. Inoltre, la loro responsabilità non è in causa se comprovano d’aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.[1]
L’art. 15 prevede anche che è fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA). Ulteriori eccezioni o coordinamenti normativi richiedono quindi la verifica del testo completo della disposizione richiamata.[1]
- Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l’imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell’AFC non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.
- I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l’imposta dovuta per queste forniture dalla persona considerata fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a.
La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sulla versione Fedlex fornita come snapshot di riferimento. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]