Si può ottenere il rimborso dell'IVA all'importazione se la merce viene riesportata?
Sì, ma non automaticamente. Il testo citato prevede una restituzione su richiesta dell’imposta riscossa sull’importazione solo se non sono date le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente e se ricorrono le condizioni specifiche sulla riesportazione, sui termini e sulla prova dell’identità dei beni.
La restituzione per riesportazione è prevista su richiesta. Il testo citato dice che l’imposta riscossa sull’importazione è restituita se le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 28 non sono date e se si verifica una delle situazioni indicate. La prima è che i beni siano riesportati inalterati, senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati. La seconda è che i beni, pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, siano riesportati in seguito all’annullamento della fornitura; in questo caso però la restituzione è ridotta nei limiti descritti dal testo legale.[1]
- La riesportazione deve avvenire nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta è stata riscossa.
- Deve essere comprovata l’identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza.
- In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d’importazione.
- La richiesta va presentata al momento della dichiarazione per il regime d’esportazione; una richiesta successiva può ancora essere presa in considerazione se presentata per scritto all’UDSC entro 60 giorni dall’emissione del documento d’esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d’esportazione.
In pratica, la risposta è quindi positiva solo entro i limiti fissati dalla disposizione citata: non basta che la merce lasci di nuovo la Svizzera, perché occorre anche verificare il mancato diritto alla deduzione dell’imposta precedente, il modo in cui i beni sono stati trattati prima della riesportazione e il rispetto delle condizioni formali e probatorie. Se i beni sono stati utilizzati e poi riesportati in seguito all’annullamento della fornitura, il testo prevede espressamente una restituzione ridotta, includendo gli elementi di riduzione menzionati nella norma.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]