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Il rendiconto IVA deve obbligatoriamente essere presentato online?

Sì. L’Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA) prevede che la presentazione del rendiconto debba avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale. La stessa regola vale anche per l’annuncio di inizio dell’assoggettamento e per le correzioni successive del rendiconto.

L’Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA) stabilisce che la presentazione del rendiconto deve avvenire per via elettronica attraverso l’apposito portale. La regola è formulata come obbligo e riguarda il rendiconto richiamato dalla legge sull’IVA. Nello stesso contesto, l’OIVA prevede anche che l’annuncio di inizio dell’assoggettamento e le correzioni successive del rendiconto avvengano per via elettronica attraverso il medesimo portale.[1]

Per applicare correttamente questa regola, occorre verificare che l’adempimento interessato sia effettivamente la presentazione del rendiconto IVA oppure una sua correzione successiva. In tali casi, l’OIVA indica il canale da utilizzare: la via elettronica attraverso l’apposito portale. La disposizione collega quindi l’obbligo non a una scelta libera del mezzo di trasmissione, ma a una procedura elettronica determinata per questi adempimenti in materia di IVA.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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