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A quali condizioni un’impresa può dedurre l’imposta precedente secondo l’art. 28 LIVA?

Secondo l’art. 28 LIVA, fatti salvi gli articoli 29 e 33, il contribuente può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale per determinate imposte: su prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli, imposta sull’acquisto da lui dichiarata e imposta sull’importazione versata, da versare o dichiarata nei casi indicati. Inoltre, può dedurre il 2,6 per cento in un caso specifico relativo a determinati acquisti da soggetti non assoggettati all’imposta. La deduzione secondo il capoverso 1 richiede la prova del versamento.

L’art. 28 LIVA pone un principio generale: fatti salvi gli articoli 29 e 33, il contribuente può dedurre l’imposta precedente solo nell’ambito della sua attività imprenditoriale.[1]

  • l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli;
  • l’imposta sull’acquisto da lui dichiarata (art. 45–49);
  • l’imposta sull’importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto, nonché l’imposta sull’importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63).

[1]

L’art. 28 prevede anche una deduzione forfettaria specifica: il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.[1]

Per la deduzione dell’imposta precedente secondo il capoverso 1, il contribuente deve comprovare di averla versata.[1]

L’art. 28 rinvia espressamente agli articoli 29 e 33. Ulteriori condizioni, limitazioni o esclusioni richiedono quindi la verifica integrale di tali disposizioni e del testo completo della norma, invece di essere dedotte qui per sintesi.[1]

Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 28 LIVA. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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