Le quote sociali dei membri di un'associazione sono soggette all'IVA?
In linea di principio, no, se si tratta di prestazioni fornite ai propri membri contro contributi stabiliti in conformità degli statuti da parte di un’istituzione senza scopo lucrativo che persegue gli obiettivi indicati dalla legge: tali prestazioni sono escluse dall’imposta, salvo opzione per l’imposizione secondo l’articolo 22 della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA).
La LIVA prevede che una prestazione esclusa dall’imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l’articolo 22. Tra le prestazioni escluse rientrano le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica. Per le quote sociali occorre quindi verificare se il pagamento corrisponde a contributi statutari e se l’ente ha carattere senza scopo lucrativo con uno degli obiettivi indicati dalla legge.[1]
La verifica pratica riguarda soprattutto tre elementi. Primo, le prestazioni devono essere fornite ai propri membri. Secondo, il pagamento deve consistere in contributi stabiliti in conformità degli statuti. Terzo, l’istituzione deve perseguire uno degli scopi elencati dalla LIVA ed essere senza scopo lucrativo. Se queste condizioni sono adempiute, la legge qualifica tali prestazioni come escluse dall’imposta. La LIVA prevede inoltre che una prestazione esclusa dall’imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l’articolo 22; perciò va anche controllato se sia stata esercitata tale opzione.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]