In quale periodo va rendicontata l'imposta sull'acquisto?
L’imposta sull’acquisto va rendicontata nel periodo di rendiconto che la legge collega alla categoria di contribuente interessata. Per i contribuenti secondo l’articolo 45 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Per i contribuenti secondo l’articolo 45 capoverso 2 lettera b il periodo fiscale e di rendiconto corrispondono all’anno civile.
La legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) stabilisce che, per i contribuenti secondo l’articolo 45 capoverso 2 lettera a, all’imposta sull’acquisto si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. La rendicontazione segue quindi il medesimo ritmo previsto per l’imposta dovuta sulle operazioni imponibili effettuate in Svizzera, secondo i periodi richiamati dalla LIVA per tale imposta.[1]
Per i contribuenti secondo l’articolo 45 capoverso 2 lettera b, la LIVA prevede invece una regola distinta: il periodo fiscale e il periodo di rendiconto corrispondono all’anno civile. In pratica, occorre quindi verificare in quale delle due categorie previste dall’articolo 45 capoverso 2 si rientra, perché da questa qualificazione dipende il periodo nel quale l’imposta sull’acquisto deve essere rendicontata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]