Un importatore può dichiarare l'IVA all'importazione nel rendiconto invece di pagarla alla dogana?
Sì, la Legge federale del 12 giugno concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA) prevede una procedura di riporto del pagamento: determinati contribuenti possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione nel rendiconto periodico trasmesso all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) anziché versarla all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), se ricorrono le condizioni previste.
La Legge sull’IVA (LIVA) prevede la procedura di riporto del pagamento dell’imposta. In base a questa regola, determinati contribuenti possono dichiarare l’imposta dovuta sull’importazione di beni nel rendiconto d’imposta periodico trasmesso all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) anziché versarla all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Per gli importatori, la possibilità riguarda gli importatori registrati presso l’AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente. La stessa disposizione include anche i fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti, se nei loro confronti non è stata ordinata alcuna misura amministrativa di cui all’articolo 79a.[1]
La LIVA disciplina anche un effetto collegato alla procedura di riporto del pagamento. Se i beni importati con questa procedura sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l’AFC può autorizzare i contribuenti a fornire tali beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l’imposta. Inoltre, i dettagli della procedura sono disciplinati dal Consiglio federale. Prima di applicare questa modalità, occorre quindi verificare se il soggetto interessato è registrato presso l’AFC, se rende conto secondo il metodo effettivo, se importa ed esporta regolarmente beni con regolari importanti eccedenze di imposta precedente, oppure se rientra tra i fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti senza misure amministrative ordinate nei loro confronti.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]