Gli interessi su una fattura decorrono ancora dopo il fallimento del cliente?
In base all’art. 208 LEF, nel fallimento il creditore può far valere verso la massa gli interessi del proprio credito solo fino al giorno della dichiarazione di fallimento, oltre alle spese di esecuzione. Per i debiti del fallito, la dichiarazione li rende esigibili verso la massa, salvo quelli effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi.
La regola indicata è che, con la dichiarazione di fallimento, i debiti del fallito diventano esigibili nei confronti della massa, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Nello stesso articolo è precisato anche il limite per gli interessi: il creditore può far valere con il proprio credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione di fallimento e le spese di esecuzione. Su questa base, per l’insinuazione nel fallimento conta in linea di principio il capitale, gli interessi maturati fino a quel giorno e le spese di esecuzione, non interessi ulteriori verso la massa oltre tale momento.[1]
Occorre quindi verificare in concreto almeno tre elementi: la data della dichiarazione di fallimento, perché è il termine fino al quale gli interessi possono essere fatti valere; se il credito rientra tra quelli effettivamente garantiti da pegno sui fondi del fallito, perché per questi l’articolo prevede un’eccezione quanto all’esigibilità verso la massa; e se vi sono componenti accessorie come spese di esecuzione da includere. Lo stesso articolo aggiunge inoltre che dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento, aspetto da controllare quando il credito non produce interessi ed era ancora non scaduto al momento rilevante.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]