Cos'è la comminatoria di fallimento e quale termine lascia al debitore?
La comminatoria di fallimento è l’atto che riporta i dati della domanda d’esecuzione e del precetto e avverte che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore. Indica anche che chi vuole contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza.
La comminatoria di fallimento è un atto della procedura esecutiva il cui contenuto minimo è definito dalla legge. Deve contenere le indicazioni della domanda d’esecuzione, la data del precetto e due avvertenze precise: da un lato, che scaduto il termine di venti giorni il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore; dall’altro, che il debitore che intende contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza. La legge aggiunge inoltre che al debitore va ricordata la possibilità di proporre un concordato.[1]
Quanto al termine, il testo distingue quindi due scadenze diverse e con funzioni diverse. Il termine di venti giorni è quello menzionato nell’avvertenza relativa alla possibilità per il creditore di chiedere il fallimento una volta decorso. Separatamente, il termine di dieci giorni riguarda il ricorso all’autorità di vigilanza, ma solo per contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento. Per una verifica prudente, conviene controllare nella comminatoria ricevuta che siano presenti tutte le indicazioni richieste dalla legge e che le avvertenze sui termini siano riportate come previsto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]