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Quando si può chiedere la continuazione dell'esecuzione?

La continuazione dell’esecuzione può essere chiesta se l’esecuzione non è stata sospesa per opposizione o per decisione giudiziale, una volta trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto. Il diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto, con sospensione del termine nei casi indicati se è stata fatta opposizione.

La regola di base è questa: il creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione solo dopo che sono trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, e solo se nel frattempo l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale. Quindi non basta che il precetto sia stato notificato: occorre anche verificare che non vi sia una sospensione che impedisca di procedere in quel momento. La domanda di continuazione è dunque possibile quando entrambe le condizioni risultano adempiute secondo il testo legale citato.[1]

Il diritto di chiedere la continuazione non dura indefinitamente. Il testo prevede che esso si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se però è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. In pratica, prima di agire conviene controllare almeno tre punti nel fascicolo: la data di notificazione del precetto, l’eventuale esistenza di un’opposizione e se vi sia stata un’azione giudiziaria o amministrativa che sospende il decorso del termine. Il testo aggiunge inoltre che della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede.[1]

Un aspetto ulteriore riguarda i crediti in valuta estera. A richiesta del creditore, l’ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione. Questo punto non modifica il momento in cui la continuazione può essere chiesta, ma può essere rilevante al momento della domanda se il credito non è espresso in franchi svizzeri.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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