Un credito costatato da un attestato di carenza di beni produce ancora interessi?
In linea di principio no. Il testo citato dice che il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni; inoltre, neppure condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso possono chiedergli il rimborso di tali interessi se li hanno pagati.
La regola espressa nel testo citato è netta: per un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, il debitore non può essere costretto a pagare interessi. Questo significa che, una volta esistente un attestato di carenza di beni per la parte rimasta scoperta del credito, quel credito non dà luogo a interessi esigibili nei confronti del debitore secondo la disposizione riportata. Lo stesso passaggio aggiunge che tali interessi non possono nemmeno essere richiesti al debitore da condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che li avessero pagati.[1]
Il medesimo articolo precisa anche il contesto dell’attestato: esso è rilasciato per l’ammontare rimasto scoperto del credito e vale come riconoscimento di debito; inoltre, entro sei mesi dal suo ricevimento, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto. Questi effetti non cambiano però la regola specifica sugli interessi riportata nello stesso articolo. Per verificare correttamente il caso concreto, conviene quindi controllare se il credito è effettivamente quello «accertato mediante un attestato di carenza di beni» e quale parte del credito sia coperta dall’attestato.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]