Si può escutere un debitore con un attestato di carenza di beni dopo il fallimento?
Solo in modo limitato. Dopo il fallimento, l’attestato di carenza di beni consente di chiedere il sequestro e produce gli effetti richiamati dalla legge, ma una nuova esecuzione fondata su quel medesimo attestato non può essere promossa se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna.
Dopo la ripartizione finale, per la parte del credito rimasta scoperta, ciascun creditore riceve un attestato di carenza di beni. In tale attestato deve risultare anche se il credito è stato riconosciuto o contestato dal fallito. Se il credito è stato riconosciuto, l’attestato vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82. Questo significa che l’attestato ha una funzione probatoria rilevante, ma non elimina la regola specifica posta per una nuova esecuzione dopo il fallimento.[1]
La legge attribuisce all’attestato di carenza di beni due effetti espressi: permette di chiedere il sequestro e produce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tuttavia, la stessa disposizione pone un limite preciso: non si può promuovere una nuova esecuzione in base al medesimo attestato se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. Per valutare questa condizione, si tiene conto anche dei beni di cui il debitore disponga economicamente. In pratica, prima di avviare una nuova esecuzione occorre quindi verificare se sussista davvero questo ritorno a miglior fortuna.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]