Chi lascia il lavoro durante l’anno ha diritto a una parte della gratifica o della tredicesima?
Sì, se la retribuzione speciale è stata convenuta. Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, il lavoratore vi ha diritto qualora ciò sia stato convenuto; se il rapporto termina prima dell’occasione, spetta una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto.
La legge prevede che, oltre al salario, il datore di lavoro possa assegnare una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell’esercizio annuale. In questo caso, il lavoratore vi ha diritto qualora ciò sia stato convenuto. Per stabilire se esiste il diritto alla gratifica o alla tredicesima, occorre quindi verificare se questa retribuzione speciale risulta convenuta nel contratto individuale, in un regolamento applicabile o in un altro accordo che disciplina il rapporto di lavoro.[1]
Se il rapporto di lavoro termina prima dell’occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, la legge riconosce al lavoratore una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto. In pratica, quando la cessazione avviene durante l’anno o comunque prima di Natale o della fine dell’esercizio annuale, va verificato se l’accordo prevede anche il diritto alla quota proporzionale in caso di uscita anticipata. La misura è proporzionale rispetto al periodo di lavoro svolto prima dell’occasione che dà luogo alla retribuzione speciale.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]