Il termine di disdetta può essere diverso per il datore di lavoro e per il dipendente?
In linea di principio no. Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; se però sono stati pattuiti termini diversi, vale quello più lungo. Esiste inoltre un’eccezione specifica a favore del lavoratore in caso di disdetta o intenzione di disdetta del datore di lavoro per motivi economici.
La regola generale è chiara: non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore. Se nonostante ciò vengono pattuiti termini differenti, il testo legale stabilisce che vale quello più lungo. Questo significa che la semplice presenza di due termini diversi non rende automaticamente applicabile quello più breve; al contrario, prevale il termine più lungo previsto tra i due.[1]
Il testo prevede però una deroga precisa. Se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro oppure ha manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, possono essere stipulati termini di disdetta più brevi a favore del lavoratore. La fonte indica anche in quali forme ciò può avvenire: per accordo, contratto normale o contratto collettivo. Fuori da questa eccezione specifica, il principio resta quello dell’uguaglianza dei termini tra le due parti. Prima di agire, conviene quindi verificare con attenzione se ricorrono davvero i presupposti della deroga e quale formulazione contrattuale sia stata adottata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]