Il datore di lavoro deve indicare per iscritto il motivo del licenziamento?
Non automaticamente. Nel rapporto di lavoro di durata indeterminata, la parte che dà la disdetta deve motivarla per scritto solo se l’altra parte lo richiede. Questa regola vale quindi anche per il datore di lavoro quando è lui a dare la disdetta e l’altra parte ne fa richiesta.
Per il rapporto di lavoro di durata indeterminata, ciascuna delle parti può dare la disdetta. La motivazione scritta non è però imposta in ogni caso in modo automatico: la parte che dà la disdetta deve motivarla per scritto soltanto «a richiesta dell’altra». In pratica, se il datore di lavoro comunica il licenziamento, l’obbligo di indicarne per iscritto il motivo nasce quando l’altra parte lo richiede. Occorre quindi verificare anzitutto se si tratta di un rapporto di lavoro di durata indeterminata e se una richiesta di motivazione scritta è stata effettivamente formulata.[1]
La formulazione della norma riguarda «la parte che dà la disdetta» e «l’altra» parte, senza limitarsi a un solo lato del rapporto. Perciò la regola si applica in modo corrispondente anche quando è il lavoratore a dare la disdetta: se l’altra parte lo richiede, chi disdice deve motivare per scritto. Nel caso del licenziamento dato dal datore di lavoro, ciò significa che non basta chiedersi se esista un motivo; bisogna verificare se vi sia stata una richiesta della controparte e se la motivazione sia stata resa per scritto, come previsto dalla disposizione.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]