Un dipendente in malattia può dare lui stesso le dimissioni?
Sì. L’articolo 336c del Codice delle obbligazioni protegge il lavoratore dalla disdetta data dal datore di lavoro durante determinati periodi, tra cui la malattia o l’infortunio non imputabili a sua colpa dopo il tempo di prova. La norma disciplina la disdetta del datore di lavoro e la sospensione del termine in quei casi.
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa. La durata della protezione è di 30 giorni nel primo anno di servizio, di 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e di 180 giorni dal sesto anno di servizio. La stessa disposizione prevede anche altri periodi protetti, come determinati servizi obbligatori, la gravidanza e le 16 settimane dopo il parto, il congedo di maternità prolungato e, entro i limiti indicati, il congedo di assistenza.[1]
Se il datore di lavoro dà la disdetta durante uno di questi periodi, la disdetta è nulla. Se invece la disdetta è data prima e il termine non è ancora scaduto all’inizio del periodo protetto, il termine è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo. Se per la cessazione del rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, e questo non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, il termine è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo. Per orientarsi correttamente, occorre quindi verificare se si tratta di una disdetta del datore di lavoro, se il tempo di prova è terminato e quale anno di servizio si applica.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]