Il datore di lavoro deve pagare un’indennità per il divieto di concorrenza?
La legge richiede che il divieto di concorrenza sia convenientemente limitato quanto a luogo, tempo e oggetto, per evitare un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore. Se il divieto è eccessivo, il giudice può restringerlo e deve considerare convenientemente un’eventuale controprestazione del datore di lavoro.
Nel Codice delle obbligazioni, il divieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore. La durata può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari. La regola centrale è quindi la proporzione del divieto: occorre verificare come il patto delimita il territorio interessato, per quanto tempo opera e quali attività vieta, perché questi elementi incidono direttamente sulla sua validità e sulla sua estensione concreta.[1]
Se il divieto di concorrenza è eccessivo, il giudice può restringerlo secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze. In questo esame, il giudice deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro. La legge quindi attribuisce rilievo a una controprestazione eventualmente prevista, ma collega espressamente tale elemento alla valutazione giudiziale di un divieto eccessivo. Per verificare la situazione concreta, occorre controllare se il contratto prevede una controprestazione e come sono formulati i limiti di luogo, tempo e oggetto del divieto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]