Un'impresa può confrontare i suoi prezzi con quelli di un concorrente nella pubblicità?
Sì, ma solo con molta cautela. Il testo citato considera sleale chi paragona i propri prezzi con quelli altrui in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante. Sono inoltre sleali le affermazioni inesatte o fallaci sui prezzi propri o altrui e le indicazioni che generano confusione.
Il confronto pubblicitario dei prezzi non è vietato in assoluto dal testo citato. Tuttavia diventa sleale se il paragone dei propri prezzi con quelli di altri è «inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante». La stessa disposizione considera sleali anche le affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive sui prezzi di altri, nonché le indicazioni inesatte o fallaci sui propri prezzi. In pratica, un confronto di prezzi può quindi essere ammesso solo se resta corretto, non ingannevole e non denigratorio oltre il necessario.[1]
Prima di usare una pubblicità comparativa sui prezzi, conviene verificare con attenzione che il confronto riguardi elementi davvero comparabili e che la presentazione non crei confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari altrui. Occorre anche controllare che ogni indicazione sul proprio prezzo e su quello del concorrente sia esatta e non fallace. Se il messaggio pubblicitario accentua il confronto in modo da risultare inutilmente lesivo oppure riprende il confronto in modo plagiante, il testo citato lo qualifica come comportamento sleale.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]