Cosa può fare un'impresa vittima di concorrenza sleale?
Se è lesa o minacciata da concorrenza sleale nei propri interessi economici, un’impresa può rivolgersi al giudice per far vietare una lesione imminente, far cessare una lesione attuale o farne accertare l’illiceità se continua a produrre effetti molesti. Può anche chiedere rettifica o pubblicazione e, secondo il Codice delle obbligazioni, far valere pretese pecuniarie e di consegna dell’utile.
La LCSl riconosce la legittimazione attiva a chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o, più in generale, negli interessi economici. In questa situazione si può domandare al giudice tre tipi principali di tutela: proibire una lesione imminente, far cessare una lesione attuale oppure accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. Occorre quindi verificare quale situazione ricorra concretamente: un rischio non ancora realizzato, un comportamento ancora in corso oppure effetti che persistono anche dopo il fatto contestato.[1]
Oltre a queste misure, si può chiedere in particolare che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. La norma prevede inoltre che, giusta il Codice delle obbligazioni, possano essere proposte azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato. Prima di agire, è quindi utile verificare quali interessi siano stati toccati, se la lesione sia imminente, attuale o ancora produttiva di effetti, e quale risultato si intenda ottenere dal giudice: cessazione, accertamento, rettificazione, pubblicazione oppure pretese patrimoniali.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]