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Cosa può pretendere il committente se l'opera eseguita è difettosa?

Se l’opera è così difettosa o difforme dal contratto da risultare inservibile o da non poter essere equamente accettata, il committente può ricusarla e, in caso di colpa dell’appaltatore, chiedere anche il risarcimento dei danni. Se invece i difetti sono di minore entità, può ottenere una riduzione della mercede oppure la riparazione gratuita, se non comporta spese esorbitanti per l’appaltatore; anche qui, in caso di colpa, può aggiungersi il risarcimento dei danni.

Il rimedio dipende dalla gravità del difetto o della difformità rispetto al contratto. Se l’opera è talmente difettosa o difforme da essere inservibile, oppure se non si può equamente pretendere che venga accettata, il committente può ricusarla. In questa situazione, il risarcimento dei danni non è automatico: il testo lo collega espressamente al caso in cui vi sia colpa dell’appaltatore. La verifica pratica da fare è quindi duplice: da un lato, quanto il difetto incida sull’utilizzabilità o sull’accettabilità dell’opera; dall’altro, se vi siano elementi che permettano di sostenere una colpa dell’appaltatore per chiedere anche i danni.[1]

Se invece i difetti o le difformità sono di minore entità, il committente non può senz’altro ricusare l’opera in base a questo articolo, ma può pretendere una diminuzione della mercede proporzionata al minor valore dell’opera. In alternativa, può chiedere la riparazione gratuita dell’opera, però solo se ciò non cagiona all’appaltatore spese esorbitanti. Anche in questo caso, il risarcimento dei danni è previsto soltanto nel caso di colpa. Occorre quindi verificare con attenzione se il difetto sia davvero “di minore entità”, quale sia il minor valore dell’opera e se la riparazione richiesta resti entro il limite posto dal testo sulle spese esorbitanti.[1]

Per le opere eseguite sul fondo del committente che, per loro natura, non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudizio, il testo limita i rimedi: il committente ha soltanto i diritti menzionati nel secondo capoverso. In concreto, questo rinvia alla diminuzione della mercede oppure alla riparazione gratuita, se non comporta spese esorbitanti, e nel caso di colpa anche al risarcimento dei danni. Per questa categoria di opere, prima di avanzare una pretesa conviene quindi controllare se l’opera sia stata eseguita sul fondo del committente e se la sua rimozione causerebbe un gravissimo pregiudizio, perché da ciò dipende l’esclusione della facoltà di ricusarla.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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