Il venditore risponde di un difetto che il compratore conosceva o avrebbe dovuto notare?
In linea di principio no. Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita. Per i difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, il venditore risponde solo se ha dichiarato che non sussistevano.
Il testo citato distingue due situazioni. Primo: se il difetto era noto al compratore al momento della vendita, il venditore non ne risponde. Secondo: se il difetto non era effettivamente noto, ma il compratore avrebbe dovuto conoscerlo usando l’ordinaria diligenza, il venditore risponde soltanto in un caso preciso, cioè quando abbia dichiarato che quel difetto non sussisteva. La regola quindi non esclude ogni responsabilità in assoluto, ma la limita in modo espresso per i difetti conosciuti o conoscibili con l’ordinaria diligenza.[1]
Per applicare correttamente questa regola, occorre verificare con cautela quale delle due ipotesi ricorra secondo il testo legale: se il difetto era davvero noto al momento della vendita, oppure se avrebbe dovuto essere conosciuto usando l’ordinaria diligenza. Se si è nel secondo caso, bisogna poi controllare se il venditore abbia dichiarato che il difetto non sussisteva, perché solo allora il testo prevede che ne risponda. La risposta dipende quindi dalla conoscenza del difetto al momento della vendita, dal livello di ordinaria diligenza richiesto e dall’eventuale dichiarazione del venditore.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]