Chi deve provare l'esattezza di un'affermazione pubblicitaria in caso di lite?
In una lite, il giudice può esigere dall’inserzionista la prova dell’esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità, se ciò appare appropriato nel singolo caso tenuto conto degli interessi legittimi delle parti. Non è quindi una regola automatica in ogni procedimento.
Secondo il testo citato, in caso di controversia il giudice può chiedere all’inserzionista di provare l’esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità. La regola riguarda quindi chi diffonde il messaggio pubblicitario, ma opera solo quando il giudice ritiene questa richiesta appropriata nel singolo caso. Il punto centrale è che il testo parla di «può esigere», non di un obbligo automatico sempre e comunque applicabile in ogni lite.[1]
La valutazione dipende dagli interessi legittimi dell’inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento. Per un’impresa, questo significa che le affermazioni pubblicitarie di fatto dovrebbero poter essere verificate e documentate in modo concreto, perché il giudice può richiederne la prova materiale. Una verifica prudente consiste nel distinguere le semplici formule promozionali dalle allegazioni di fatto e nel controllare se esistono documenti, test o altri elementi idonei a sostenerne l’esattezza materiale, qualora sorga una lite.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]