Quali diritti ha il compratore se la merce consegnata è difettosa?
Se è dovuta la garanzia per i difetti della cosa, il compratore può scegliere tra la risoluzione della vendita e un’indennità per il minor valore della cosa. Se chiede la risoluzione, il giudice può però limitarsi ad accordare l’indennità se la risoluzione non è giustificata dalle circostanze; se il minor valore raggiunge il prezzo di vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.
Se per la merce difettosa è dovuta la garanzia, il compratore ha due rimedi principali. Può chiedere, con l’azione redibitoria, la risoluzione della vendita; oppure, con l’azione estimatoria, il risarcimento per il minor valore della cosa. In pratica, il testo distingue quindi tra lo scioglimento del contratto di vendita e una compensazione economica legata alla diminuzione di valore del bene consegnato. Il punto da verificare per primo è proprio questo presupposto: che la garanzia per i difetti della cosa sia dovuta nel caso concreto, perché i rimedi indicati dipendono da tale condizione.[1]
La scelta del compratore non opera però in modo assoluto in ogni situazione. Se viene domandata la risoluzione, il giudice può ritenere che essa non sia giustificata dalle circostanze e, in tal caso, aggiudicare soltanto l’indennità per il minor valore della cosa. Il testo prevede inoltre una regola specifica quando la diminuzione di valore raggiunge il prezzo della vendita: in questa ipotesi il compratore può chiedere soltanto la risoluzione. Per un’impresa, conviene quindi controllare con attenzione quale rimedio si intende far valere, se le circostanze possono sostenere una domanda di risoluzione e come si confrontano minor valore e prezzo di vendita.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]