Quando bisogna indicare il prezzo al chilo o al litro di un prodotto?
In linea generale, per le merci misurabili offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo unitario; se la merce è preimballata, devono essere indicati sia il prezzo al minuto sia il prezzo unitario. L’obbligo però non vale in diversi casi espressamente elencati dalla disposizione.
Il prezzo al chilo o al litro rientra nel «prezzo unitario». La regola di base è che, per le merci misurabili offerte in vendita al consumatore, il prezzo unitario deve essere indicato in ogni momento. Se si tratta di merce preimballata, la disposizione richiede inoltre di indicare sia il prezzo al minuto sia il prezzo unitario. In pratica, quindi, l’indicazione al chilo o al litro è dovuta quando il prodotto è una merce misurabile venduta al consumatore, salvo che ricorra una delle eccezioni previste espressamente dalla stessa norma.[1]
- L’indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi.
- Non è obbligatoria per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli.
- Non è obbligatoria per le bevande spiritose in recipienti della capacità nominale di 35 e 70 cl.
- Non è obbligatoria per gli imballaggi di condizionamento del peso netto o del peso stillato di 25, 125, 250, 2500 grammi.
- Non è obbligatoria per gli imballaggi combinati, gli imballaggi composti e le confezioni regalo.
- Non è obbligatoria per le conserve alimentari composte di una miscela di prodotti solidi sempre che sia dichiarato il peso dei componenti.
- Non è obbligatoria per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi.
- Non è obbligatoria per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci.
- Non è obbligatoria negli esercizi pubblici.
- Non è obbligatoria per gli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di dispensazione A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti, come anche della categoria C secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti.
Per verificare con prudenza se il prezzo al chilo o al litro va indicato, conviene controllare in quest’ordine: se il bene è una merce misurabile; se è offerto in vendita al consumatore; se è preimballato; e poi se rientra in una delle eccezioni elencate dalla disposizione. Se anche una sola eccezione si applica, l’obbligo di indicare il prezzo unitario può venir meno nei limiti descritti dal testo normativo. Se invece non emerge alcuna eccezione, la regola generale resta quella dell’indicazione del prezzo unitario in ogni momento.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]