Chi paga le spese di trasporto della merce venduta, salvo accordo contrario?
Salvo patto od uso contrario, se la cosa venduta deve essere spedita in un luogo diverso da quello in cui l’obbligazione deve essere eseguita, le spese di trasporto sono a carico del compratore. Se però è pattuita la consegna franca, si presume che tali spese siano assunte dal venditore.
La regola indicata è questa: quando la cosa venduta deve essere spedita in un luogo diverso da quello ove l’obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto gravano sul compratore, salvo patto od uso contrario. Occorre quindi verificare due elementi: se vi sia davvero una spedizione verso un luogo diverso da quello di esecuzione e se le parti abbiano previsto diversamente, oppure se esista un uso applicabile che modifichi la ripartizione ordinaria dei costi.[1]
La disciplina cambia se è stata pattuita la consegna franca. In tal caso, si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore. Se invece è stata pattuita la consegna franca di porto e di dogana, sono considerati a carico del venditore anche i dazi d’uscita, di transito e d’entrata esatti durante il trasporto. Restano però escluse da questa assunzione le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa. Prima di applicare la regola, conviene quindi controllare con precisione la formulazione concordata sulla consegna.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]