Quando i rischi della merce venduta passano al compratore?
In linea generale, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto. Se però la cosa è determinata soltanto nella sua specie, occorre anche la sua individualizzazione e, se deve essere spedita, la consegna per la spedizione. Nei contratti sotto condizione sospensiva il passaggio avviene soltanto dopo il verificarsi della condizione, salvo eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali.
La regola generale è che, salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la perfezione del contratto. Questo significa che il momento decisivo, di principio, non è necessariamente la consegna materiale della merce, ma la conclusione valida del contratto. Occorre quindi verificare anzitutto se le parti abbiano previsto diversamente oppure se vi siano circostanze speciali che giustificano una soluzione diversa, perché la norma stessa fa salvo questo spazio di eccezione.[1]
Quando la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, la perfezione del contratto da sola non basta. In tal caso si richiede inoltre che la cosa sia individualizzata e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione. In pratica, per beni generici occorre controllare se i beni destinati al contratto siano stati concretamente identificati; se è prevista una spedizione, va anche verificato se la merce sia stata effettivamente rimessa per la spedizione. Senza questi passaggi ulteriori, il trasferimento dei rischi non segue ancora la regola generale.[1]
Se il contratto è concluso sotto condizione sospensiva, gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all’acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione. Per stabilire il momento del passaggio dei rischi bisogna quindi accertare non solo se il contratto sia stato perfezionato, ma anche se l’efficacia sia subordinata a una condizione sospensiva e se tale condizione si sia già verificata.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]