Un'impresa può essere convenuta per la concorrenza sleale dei suoi dipendenti?
Sì, in Svizzera le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari.
Il testo legale citato prevede espressamente che, se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari, le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro. Per un’impresa, questo significa che la controparte non deve necessariamente limitarsi ad agire contro la persona fisica che ha tenuto il comportamento contestato: può rivolgere l’azione anche contro il datore di lavoro, purché ricorrano le condizioni indicate dalla norma.[1]
La regola non riguarda qualsiasi comportamento del dipendente in senso generico. Il collegamento richiesto dal testo è che l’atto sia stato compiuto da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari. In pratica, prima di trarre conclusioni conviene verificare con attenzione due punti direttamente menzionati dalla disposizione: chi ha agito rientra nella categoria di lavoratore o altro ausiliario, e il fatto contestato è avvenuto nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari. Inoltre, la norma parla delle azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2; per capire con precisione quali pretese siano in gioco, occorre leggere anche quel rinvio nel testo vigente.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]