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A quali condizioni si può indicare un prezzo barrato o un prezzo comparativo?

Il fornitore può indicare, oltre al prezzo effettivamente da pagare, un prezzo comparativo quando ricorre un’autocomparazione, un prezzo di lancio oppure un confronto con la concorrenza. Per il prezzo di lancio e per il confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare il tipo di comparazione e, su domanda, il fornitore deve rendere verosimile che le condizioni sono adempiute.

L’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) prevede che, oltre al prezzo effettivamente da pagare, il fornitore può indicare un prezzo comparativo in tre situazioni. La prima è l’autocomparazione: il fornitore ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a quel prezzo comparativo fino a immediatamente prima dell’indicazione del prezzo effettivamente da pagare, oppure per almeno 30 giorni consecutivi. La seconda è il prezzo di lancio: il fornitore effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a quel prezzo con effetto immediato. La terza è il confronto con la concorrenza: altri fornitori offrono effettivamente a quel prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione.[1]

Per il prezzo di lancio e per il confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l’adempimento delle condizioni che giustificano l’indicazione del prezzo comparativo. L’OIP disciplina anche la durata dell’indicazione: il prezzo comparativo fondato sull’autocomparazione immediatamente precedente o sul prezzo di lancio può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Se invece il prezzo comparativo deriva da un prezzo praticato per almeno 30 giorni consecutivi, può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive.[1]

Sono inoltre previste regole particolari. Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l’ultimo prezzo comparativo praticato prima del ritiro secondo il regime del prezzo praticato per almeno 30 giorni consecutivi. Per le merci rapidamente deperibili, i prezzi praticati durante mezza giornata possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. Prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili possono essere forniti come prezzi comparativi soltanto quando altri fornitori offrono effettivamente a quel prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]

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