Quali soglie esonerano un gruppo dall'obbligo del bilancio consolidato in Svizzera?
In Svizzera, una persona giuridica è esonerata dal conto di gruppo se, per due esercizi consecutivi insieme alle imprese controllate, non oltrepassa due dei seguenti valori: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi, 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. Esistono però anche altri casi di esonero e situazioni in cui il conto di gruppo resta comunque obbligatorio.
L’esonero basato sulle dimensioni vale quando la persona giuridica, insieme con le imprese da essa controllate, per due esercizi consecutivi non oltrepassa due dei valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi, 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. La verifica quindi non riguarda solo la singola entità, ma il perimetro formato con le imprese controllate, e richiede un controllo ripetuto su due esercizi consecutivi. Se invece vengono oltrepassati più limiti secondo questa regola, l’esonero per soglia non si applica più su questa base.[1]
L’articolo prevede anche altri casi di esonero dall’obbligo di allestire il conto di gruppo: quando la persona giuridica è controllata da un’impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti, oppure quando ha delegato tale obbligo a un’impresa controllata conformemente all’articolo 963 capoverso 4. Tuttavia il conto di gruppo dev’essere comunque allestito in determinati casi, tra cui la necessità di garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica, oppure su richiesta di determinate minoranze, di un socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi, o dell’autorità di vigilanza sulle fondazioni.[1]
Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari rilevanti per la soglia sono stabilite rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale. Prima di concludere che l’esonero esista, occorre quindi verificare il perimetro delle imprese controllate, il superamento o meno di due valori per due esercizi consecutivi, l’eventuale esistenza di un conto di gruppo superiore già sottoposto a revisione ordinaria, e se ricorra uno dei casi in cui il conto di gruppo resta obbligatorio.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva prima di agire.[1]