Un attivo può essere iscritto a bilancio a un valore superiore al costo di acquisto?
In linea generale no. Alla prima contabilizzazione e nelle valutazioni successive, gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione. Restano però salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi, che vanno quindi verificate nel caso concreto.
Il testo citato pone una regola di base chiara: alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione. La stessa impostazione vale anche dopo, perché nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione. Perciò, come principio generale, un attivo non va iscritto a bilancio sopra quel limite. Lo stesso testo precisa però che sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi: se il caso riguarda una categoria particolare, occorre controllare la disciplina specifica applicabile prima di concludere che il divieto operi senza eccezioni.[1]
La norma collega questo limite anche al trattamento delle perdite di valore. Le perdite di valore dovute all’utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate mediante ammortamenti e rettifiche di valore. Tali ammortamenti e rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio e devono essere direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico; non possono essere iscritti nei passivi. Il testo aggiunge inoltre che possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa, e che per gli stessi motivi si può rinunciare a sciogliere ammortamenti e rettifiche di valore non più giustificati. Come verifica prudente, conviene quindi controllare sia la categoria dell’attivo sia se esistano disposizioni specifiche che derogano alla regola generale.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]