Entro quando va allestito il conto annuale dopo la fine dell'esercizio?
Il conto annuale, incluso nella relazione sulla gestione, deve essere allestito e sottoposto per approvazione all’organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell’esercizio. La relazione sulla gestione deve inoltre essere firmata dalle persone indicate dalla legge.
La regola indicata è che la relazione sulla gestione deve essere allestita e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell’esercizio. Poiché la relazione sulla gestione comprende il conto annuale (chiusura contabile singola), questo termine vale anche per il conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.[1]
La disposizione collega il termine non solo all’allestimento, ma anche alla sottoposizione per approvazione. Inoltre precisa che i conti devono esporre la situazione economica dell’impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un’opinione attendibile. Occorre quindi verificare sia il rispetto del termine di sei mesi dalla fine dell’esercizio, sia che il conto annuale sia inserito nella relazione sulla gestione con tutti i suoi elementi. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le grandi imprese e i gruppi, che devono quindi essere controllate separatamente se pertinenti.[1]
La stessa norma richiede anche che la relazione sulla gestione sia firmata dal presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l’allestimento dei conti in seno all’impresa. Per applicare correttamente la regola, va quindi verificato chi sia l’organo o chi siano le persone competenti per l’approvazione e chi debba firmare secondo l’organizzazione dell’impresa.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]