La contabilità deve essere tenuta obbligatoriamente con un software informatico?
No. Il testo citato non impone obbligatoriamente un software informatico: prevede espressamente che la contabilità possa essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, purché rispetti i principi della tenuta regolare dei conti.
La regola riportata non richiede che la contabilità sia tenuta necessariamente con un programma informatico. Al contrario, indica che la contabilità «può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga». Questo significa che il mezzo non è imposto in modo unico: ciò che conta è che la contabilità costituisca la base della presentazione dei conti e registri le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa.[1]
Anche senza un obbligo di software, la tenuta della contabilità deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti. Il testo richiede in particolare la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi, la prova documentata delle singole registrazioni contabili, la chiarezza, l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa e la verificabilità. Inoltre, sono considerati documenti contabili anche documenti scritti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, se necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile. In pratica, la verifica prudente da fare non è solo quale strumento si usa, ma se il sistema scelto consente davvero di rispettare queste condizioni.[1]
Lo stesso testo precisa inoltre che la contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa, e in una delle lingue nazionali o in inglese. Questi elementi mostrano che la norma disciplina diversi aspetti della tenuta della contabilità, ma non trasforma il supporto elettronico in un obbligo generale. Se si vuole confermare la conformità di una soluzione concreta, occorre quindi controllare che il metodo adottato, cartaceo o elettronico, permetta una registrazione regolare, documentata e verificabile.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]