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Un creditore può consultare il conto annuale di un'impresa svizzera?

Sì, in casi determinati dal diritto delle obbligazioni. Se l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni oppure i suoi titoli di partecipazione sono quotati in borsa, il conto annuale approvato, con le relazioni di revisione, deve essere pubblicato o trasmesso a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione. Per le altre imprese, i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione devono essere autorizzati a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione; in caso di disaccordo decide il giudice.

Dopo l’approvazione da parte dell’organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio oppure trasmessi, in un esemplare e a spese del richiedente, a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione, se ricorre uno dei casi seguenti: l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; oppure titoli di partecipazione dell’impresa sono quotati in borsa. In queste situazioni, l’accesso non è riservato ai soli creditori: la trasmissione può avvenire a chiunque ne faccia domanda, alle condizioni indicate dalla legge.[1]

Per le altre imprese, la legge prevede una regola diversa per i creditori. L’impresa deve autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. La norma collega quindi la consultazione, per queste imprese, alla prova di un interesse degno di protezione e individua i documenti consultabili nella relazione sulla gestione e nelle relazioni di revisione. Se sorge un disaccordo sull’autorizzazione alla consultazione, decide il giudice. Occorre quindi verificare in quale categoria rientri l’impresa e quali documenti siano interessati dalla richiesta.[1]

Se l’impresa si avvale delle possibilità di rinuncia previste agli articoli 961d capoverso 1, 962 capoverso 3 o 963a capoverso 1 numero 2, la pubblicazione e la consultazione sono rette dalle disposizioni applicabili al proprio conto annuale. Prima di agire, occorre quindi controllare se l’impresa abbia fatto uso di una di queste possibilità di rinuncia e quale disciplina si applichi al suo conto annuale.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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