Quali compiti i gerenti di una Sagl non possono delegare?
Nella società a garanzia limitata, i gerenti hanno attribuzioni intrasmissibili e inalienabili. Rientrano tra queste l’alta direzione, la definizione dell’organizzazione, l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, la vigilanza su chi gestisce parti dell’attività, la relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni, nonché gli adempimenti in caso di difficoltà finanziarie previsti dalla legge.
La legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (CO) stabilisce che i gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto. Inoltre, i gerenti hanno attribuzioni intrasmissibili e inalienabili. Tra queste rientrano l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie, nonché la definizione dell’organizzazione della società nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto. Rientrano anche l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario e l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società. Occorre quindi verificare, per ogni compito concreto, se si tratta di una funzione di direzione superiore, di organizzazione societaria o di assetto contabile e finanziario riservata ai gerenti.[1]
La legge attribuisce inoltre ai gerenti, in modo intrasmissibile e inalienabile, la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. Restano riservati ai gerenti anche l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni. Fanno parte delle attribuzioni intrasmissibili e inalienabili anche la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti. Se vi è un presidente dei gerenti o un gerente unico, spettano inoltre a questa funzione la convocazione e la direzione dell’assemblea dei soci, le comunicazioni ai soci e il controllo che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]