Quali documenti allegare all'iscrizione di una nuova SA a registro di commercio?
Per la costituzione di una SA, alla notificazione al registro di commercio vanno allegati i documenti giustificativi elencati dall’ORC. L’elenco base comprende atto costitutivo autentico, statuto, prove di accettazione delle cariche richieste e altri atti specifici secondo il caso; per conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali servono inoltre documenti supplementari.
- Atto costitutivo autentico.
- Statuto.
- Prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la loro elezione.
- Se del caso, prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione.
- Verbale della seduta costitutiva del consiglio d’amministrazione con l’elezione del presidente e l’attribuzione del diritto di firma.
- In caso di conferimenti in denaro, attestazione che indichi presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico.
- Nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.
- In caso di azioni al portatore, prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo.
Non sempre occorre aggiungere un documento separato per ogni punto: per le indicazioni già contenute nell’atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. In pratica, prima del deposito conviene verificare se una determinata informazione risulta già dall’atto costitutivo oppure se deve essere comprovata con un allegato distinto. Va anche controllato se ricorrono i casi particolari menzionati dalla norma, perché alcuni documenti sono richiesti solo “se del caso” o “in caso di” una situazione specifica, come conferimenti in denaro, domicilio presso terzi o azioni al portatore.[1]
Se la costituzione comprende conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, oltre ai documenti ordinari occorrono ulteriori allegati. La norma richiede i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari, la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori e l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. Per questi casi è prudente controllare che ogni allegato sia coerente con quanto risulta dall’atto costitutivo e dalla notificazione, perché la disposizione distingue chiaramente tra documenti ordinari e documenti supplementari.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]