Che forma serve per cedere le quote sociali di una Sagl?
Per la cessione di quote sociali di una Sagl è richiesta la forma scritta. Anche la promessa di stipulare tale cessione richiede la forma scritta. Inoltre, il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l’acquirente sia già socio.
Per trasferire quote sociali di una Sagl, la regola indicata è la forma scritta. La stessa esigenza vale non solo per la cessione già conclusa, ma anche per la promessa di stipulare tale cessione. In pratica, quindi, sia l’accordo definitivo sia l’impegno a concluderlo devono rispettare questa forma. Prima di procedere, conviene verificare che il documento destinato a produrre il trasferimento o a prometterlo sia effettivamente redatto per iscritto.[1]
Il contratto di cessione non si esaurisce nella sola forma scritta. Deve anche rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l’atto di sottoscrizione delle quote sociali. Questa esigenza serve a collegare il trasferimento al contenuto statutario rilevante per la posizione del socio. La norma prevede però un’eccezione precisa: questo rinvio non è richiesto se l’acquirente è già socio. Prima di firmare, occorre quindi controllare se l’acquirente abbia già tale qualità e, in caso contrario, se il contratto contenga il rinvio richiesto.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]