Quando si può usare il capitale depositato in banca alla costituzione?
In base al testo citato, il capitale versato in denaro deve restare depositato presso una banca e a disposizione esclusiva della società. La banca può rimettere la somma alla società solo dopo l’iscrizione della società nel registro di commercio.
Per i conferimenti in denaro, la regola indicata è chiara: l’importo deve essere depositato presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e deve essere tenuto a disposizione esclusiva della società. Questo significa che, nella fase di costituzione, il denaro non è liberamente utilizzabile prima che sia soddisfatta la condizione espressamente prevista per la rimessa alla società. Il punto operativo centrale, per chi costituisce una società, è quindi distinguere tra il deposito del capitale e la sua effettiva disponibilità da parte della società dopo la costituzione formale.[1]
Quanto al momento in cui il capitale può essere usato, il testo citato dice che la banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio. In termini pratici, l’uso del capitale depositato presuppone quindi che la società sia già iscritta. Lo stesso articolo precisa inoltre che sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario. Prima di agire, conviene quindi verificare che l’iscrizione nel registro di commercio sia avvenuta e che la banca possa procedere alla rimessa secondo questa regola.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni eventuale modifica successiva.[1]