Il datore di lavoro deve pagare il salario durante il servizio militare o civile?
Sì, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per l’adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagare il salario per un tempo limitato, purché il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Nel primo anno di servizio deve pagare almeno tre settimane; poi per un tempo adeguatamente più lungo secondo durata del rapporto e circostanze particolari.
Il Codice delle obbligazioni prevede che, se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per motivi inerenti alla sua persona, tra cui l’adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagare per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura. Questa regola vale in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Per il servizio militare o civile occorre quindi verificare se l’assenza rientra nell’adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica e se la durata del rapporto di lavoro soddisfa questa condizione minima.[1]
La durata del pagamento è disciplinata dalla stessa norma. Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane. In seguito deve pagarlo per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari. La legge ammette inoltre una deroga mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, purché sia previsto un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore. Prima di agire, conviene quindi controllare il contratto individuale, l’eventuale contratto collettivo e la durata concreta del rapporto di lavoro.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]