Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare il certificato di salario ai dipendenti?
Sì. La LIFD prevede che il datore di lavoro debba rilasciare al contribuente un’attestazione scritta sulle sue prestazioni al lavoratore. Inoltre, se il rapporto d’impiego termina nel corso dell’anno in un caso disciplinato dall’articolo 91 capoversi 1 e 2, il precedente datore di lavoro deve rilasciare, su richiesta del lavoratore, un’attestazione con i dati rilevanti necessari all’applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale.
In base alla LIFD, il datore di lavoro rientra tra i soggetti che devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente. Per il datore di lavoro, l’oggetto dell’attestazione riguarda le sue prestazioni al lavoratore. Questo fonda, in termini generali, l’obbligo di rilasciare un certificato o un’attestazione salariale riferita alle prestazioni corrisposte nell’ambito del rapporto di lavoro. La regola è formulata come un dovere di rilascio verso il contribuente e non come una facoltà rimessa alla scelta del datore di lavoro.[1]
La stessa disposizione prevede anche una situazione specifica legata alla cessazione del rapporto d’impiego nel corso dell’anno. Se si tratta di un lavoratore di cui all’articolo 91 capoversi 1 e 2, il datore di lavoro precedente deve rilasciare, su richiesta del lavoratore, un’attestazione contenente i dati rilevanti relativi all’attività lucrativa dipendente necessari all’applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Occorre quindi verificare se il caso rientra in tale ambito particolare e se vi è stata una richiesta del lavoratore, perché in questa ipotesi la legge descrive anche il contenuto dell’attestazione e il momento del rilascio, cioè alla fine del rapporto di lavoro.[1]
Se il contribuente non produce l’attestazione nonostante diffida, l’autorità fiscale può richiederla direttamente al terzo. Per il rapporto di lavoro, ciò conferma l’importanza pratica dell’obbligo di attestazione del datore di lavoro. Resta però salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. In concreto, è utile verificare quale attestazione sia necessaria nel caso specifico: l’attestazione generale sulle prestazioni al lavoratore oppure, in caso di cessazione nel corso dell’anno nelle situazioni richiamate dalla legge, l’attestazione speciale con i dati rilevanti per la pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]