A quale cassa di compensazione bisogna chiedere l'indennità di maternità?
Per l’indennità di maternità è competente, in linea di principio, la cassa di compensazione che riscuote i contributi AVS della madre al momento del parto. Se la madre è domiciliata all’estero e non è più obbligatoriamente assicurata in base alla LAVS, la competenza spetta alla Cassa svizzera di compensazione.
La regola indicata per la maternità è questa: per la madre tenuta a pagare i contributi AVS, competente a ricevere i formulari e a fissare e pagare l’indennità è la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto. Quindi la domanda va presentata, di regola, alla cassa AVS che in quel momento gestisce l’incasso dei contributi della madre. Il testo citato disciplina espressamente sia la ricezione dei formulari sia la decisione e il pagamento dell’indennità, perciò la stessa cassa è il punto di riferimento per l’intera pratica.[1]
Il testo prevede anche un caso particolare per le persone domiciliate all’estero: per la madre domiciliata all’estero che non è più obbligatoriamente assicurata in base alla LAVS, competente è la Cassa svizzera di compensazione. Se vi sono dubbi su quale cassa riscuotesse i contributi AVS al momento del parto, conviene verificare con attenzione quale fosse la cassa competente in quel preciso momento, perché è questo il criterio indicato dalla norma per la maternità. La disposizione aggiunge inoltre che l’articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia; per i dettagli ulteriori occorre quindi controllare anche quel rinvio nel testo vigente.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]