I frontalieri assunti da un'azienda svizzera sono soggetti all'imposta alla fonte?
In linea generale sì, ma non in modo automatico in ogni caso. I lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte per il reddito da attività dipendente conseguito in Svizzera; per chi è domiciliato in uno Stato confinante e lavora all’estero per un datore di lavoro svizzero, l’assoggettamento dipende anche dalla convenzione internazionale applicabile e dal fatto che alla Svizzera sia accordato il diritto di imposizione.
La regola di base è che i lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Questo comprende quindi, in via generale, anche situazioni di lavoro dipendente per un datore di lavoro con collegamento alla Svizzera, purché il reddito sia conseguito in Svizzera. Per stabilire se il caso concreto rientra in questa regola, occorre verificare almeno il domicilio all’estero del lavoratore e dove sia conseguito il reddito da attività dipendente.[1]
Per i lavoratori domiciliati in uno Stato confinante, la norma prevede inoltre un caso specifico: sono assoggettati all’imposta alla fonte anche per il reddito conseguito all’estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, ma solo se, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera sia accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero. In pratica, per i frontalieri non basta sapere che l’azienda è svizzera: bisogna controllare anche lo Stato di domicilio, il luogo in cui l’attività è esercitata e il contenuto della convenzione fiscale applicabile.[1]
La disposizione include anche i lavoratori domiciliati all’estero che ricevono salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera per attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Prevede poi almeno due esclusioni espresse dall’imposta alla fonte: i redditi da attività lucrativa dipendente dell’equipaggio di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro, nonché i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]