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Per quanti mesi un'impresa può ricevere l'indennità per lavoro ridotto?

L’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Il termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui l’indennità è pagata. Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente questa durata massima alle condizioni previste dalla legge.

La legge federale sulla l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) stabilisce che l’indennità per lavoro ridotto è pagata, in un periodo di due anni, durante al massimo dodici periodi di conteggio. Questo termine biennale vale per l’azienda e decorre dal primo giorno del primo periodo di conteggio in cui è pagata l’indennità per lavoro ridotto. Per verificare la durata concreta, occorre quindi individuare il primo periodo di conteggio indennizzato e contare, entro quel periodo di due anni, quanti periodi di conteggio sono già stati utilizzati dall’azienda.[1]

La LADI prevede inoltre che la perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per quattro periodi di conteggio al massimo. La durata massima delle prestazioni di al massimo dodici periodi di conteggio può essere prolungata temporaneamente dal Consiglio federale se il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello di sei mesi prima e le previsioni della Confederazione sull’evoluzione del mercato del lavoro non lasciano intravedere alcun miglioramento nei dodici mesi successivi. Un nuovo prolungamento temporaneo è subordinato alla sola condizione relativa alle previsioni della Confederazione sul mercato del lavoro.[1]

Se l’indennità per lavoro ridotto è riscossa per 24 mesi consecutivi nel periodo di due anni, un nuovo termine quadro può decorrere soltanto dopo un periodo d’attesa di sei mesi. Nella verifica pratica della durata, occorre quindi considerare insieme il termine biennale dell’azienda, il numero dei periodi di conteggio già indennizzati, l’eventuale superamento dell’85 per cento della perdita di lavoro e l’esistenza di un eventuale prolungamento temporaneo deciso dal Consiglio federale.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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